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D.Lvo 22/01/2004 n. 28

2. Per i film riconosciuti di interesse culturale, l'impresa di produzione consegna alla Cineteca nazionale una copia negativa del film. La mancata consegna rende priva di efficacia l'iscrizione già eseguita ai sensi dell'articolo 23.

3. Per proiezioni a scopo culturale e didattico, organizzate direttamente o in collaborazione con i circoli di cultura cinematografica o con altri enti a carattere culturale, trascorsi tre anni dall'avvenuta consegna, ed al di fuori di ogni finalità di lucro, la Cineteca nazionale si avvale delle copie di cui ai commi 1 e 2 o di altre copie stampate a proprie spese, in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, e dagli articoli 46 e 46-bis della Legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.

4. La Direzione generale competente può avvalersi della copia acquisita dalla Cineteca nazionale, ai sensi del comma 3, per proiezioni e manifestazioni cinematografiche nazionali ed internazionali in Italia ed all'estero, non aventi finalità commerciali.

5. Il patrimonio filmico della Cineteca nazionale è di pubblico interesse. Nota all'art. 24:

-Il testo degli articoli 10, 46 e 46-bis della Legge 22 aprile 1941, n. 633, recante: «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio », e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 1941, n. 166, è il seguente: «Art. 10. - Se l'opera è stata creata con il contributo indistin-guibile ed inscindibile di più persone, il diritto di autore appartiene in comune a tutti i coautori. Le parti indivise si presumono di valore eguale, salvo la prova per iscritto di diverso accordo. Sono applicabili le disposizioni che regolano la comunione. La difesa del diritto morale può peraltro essere sempre esercitata individualmente da ciascun coautore e l'opera non può essere pubblicata, se inedita, nè può essere modificata o utilizzata in forma diversa da quella della prima pubblicazione, senza l'accordo di tutti i coautori. Tuttavia in caso di ingiustificato rifiuto di uno o più coautori, la pubblicazione, la modificazione o la nuova utilizzazione dell'opera può essere autorizzata dall'autorità giudiziaria, alle condizioni e con le modalità da essa stabilite.». «Art. 46. L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica, spettante al produttore, ha per oggetto lo sfruttamento cinematografico dell'opera prodotta. Salvo patto contrario, il produttore non può eseguire o proiettare elaborazioni, trasformazioni o traduzioni dell'opera prodotta senza il consenso degli autori indicati nell'art. 44. Gli autori della musica, delle composizioni musicali e delle parole che accompagnano la musica hanno diritto di percepire, direttamente da coloro che proiettano pubblicamente l'opera, un compenso separato per la proiezione. Il compenso è stabilito, in difetto di accordo fra le parti, secondo le norme del regolamento. Gli autori del soggetto e della sceneggiatura e il direttore artistico, qualora non vengano retribuiti mediante una percentuale sulle proiezioni pubbliche dell'opera cinematografica, hanno diritto, salvo patto contrario, quando gli incassi abbiano raggiunto una cifra da stabilirsi contrattualmente col produttore, a ricevere un ulteriore compenso, le cui forme e la cui entità saranno stabilite con accordi da concludersi tra le categorie interessate.». «Art. 46-bis.

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 46, in caso di cessione del diritto di diffusione al produttore, spetta agli autori di opere cinematografiche e assimilate un equo compenso a carico degli organismi di emissione per ciascuna utilizzazione delle opere stesse a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite.

2. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche e assimilate diversa da quella prevista nel comma 1 e nell'art. 18-bis, comma 5, agli autori delle opere stesse spetta un equo compenso a carico di coloro che esercitano i diritti di sfruttamento per ogni distinta utilizzazione economica.

3. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche ed assimilate espresse originariamente in lingua straniera spetta, altresì, un equo compenso agli autori delle elaborazioni costituenti traduzione o adattamento della versione in lingua italiana dei dialoghi.

4. Ciascun compenso tra quelli previsti dai commi 1, 2 e 3 non è rinunciabile e, in difetto di accordo da concludersi tra le categorie interessate quali individuate dall'art. 16, primo comma, del regolamento, è stabilito con la procedura di cui all'art. 4 del Decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.».

Art. 25. Agevolazioni fiscali e finanziarie

1. Sono soggetti a imposta fissa di registro gli atti di vendita totale o parziale dei diritti di sfruttamento economico dei film previsti dal presente Decreto, i contratti di distribuzione, noleggio, mandato, agenzia o diversi, relativi allo sfruttamento dei film, gli atti di concessione, di costituzione in garanzia o in pegno dei proventi, dei contributi e dei premi di cui al presente Decreto, gli atti di rinuncia alle cessioni, alle costituzioni in garanzia o in pegno, nonchè quelli relativi all'esecuzione e alla estinzione delle suindicate operazioni di finanziamento. Sono altresì soggetti ad imposta fissa di registro gli atti di costituzione dei circoli e delle associazioni nazionali di cultura cinematografica di cui all'articolo 18, con esclusione della acquisizione in proprietà dei beni immobili.

2. Alle operazioni di credito cinematografico effettuate ai sensi del presente Decreto ed a tutti gli atti e contratti relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, nonchè alle garanzie di qualunque tipo e da chiunque prestate, si applicano le disposizioni del titolo IV del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni.

3. Le quote versate dai soci e gli incassi derivanti dall'emissione dei titoli di accesso ai soci non concorrono a formare il reddito imponibile dei circoli e delle associazioni nazionali di cultura cinematografica di cui all'articolo 18, a condizione che siano da ritenersi enti non commerciali ai sensi dell'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che siano state rispettate le disposizioni di cui al titolo II, capo III dello stesso testo unico.

4. Sono fatte salve le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 20 del Decreto-Legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge 1 marzo 1994, n. 153, e successive modificazioni. Note all'art. 25:

-Il Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, recante: «Disciplina delle agevolazioni tributarie», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, supplemento ordinario n. 2.

-Il testo dell'art. 87 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante: «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi », e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302, supplemento ordinario, è il seguente: «Art. 87 (Soggetti passivi).

1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche

a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato

b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali

c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali

d) le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

2. Tra gli enti diversi dalle società, di cui alle lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e autonomo. Tra le società e gli enti di cui alla lettera d) del comma 1 sono comprese anche le società e le associazioni indicate nell'art. 5.

3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato.

4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente è determinato in base alla Legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto. 4-bis. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente residente è determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti.».

-Il testo dell'art. 20 del Decreto-Legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante: «Interventi urgenti in favore del cinema», convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 marzo 1994, n. 153 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 marzo 1994, n. 55), e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 gennaio 1994, n. 12, è il seguente: «Art. 20.

1. Sul fondo di cui alla Legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni e integrazioni, a favore dei proprietari di locali adibiti a sale cinematografiche e delle imprese nazionali di esercizio delle sale stesse sono concessi mutui a tasso agevolato o contributi sugli interessi, con gli stessi tassi e modalità previsti per la produzione, distribuzione ed industrie tecniche, per la trasformazione, la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale esistenti anche ai fini del rispetto della normativa sulla sicurezza dei locali di pubblico spettacolo e di quella sull'abolizione delle barriere architettoniche, nonchè per l'installazione e la ristrutturazione di impianti e di servizi accessori alle sale, per l'installazione di casse automatiche computerizzate, per la realizzazione di nuove sale, per il ripristino di sale non più in attività e per l'acquisto dei locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi.

2. Nel caso di vendita dei locali adibiti a sala cinematografica, l'esercente non proprietario ha diritto di prelazione ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 della Legge 27 luglio 1978, n. 392.

3. L'ammontare del mutuo o, nel caso di contributo in conto interessi, la base su cui commisurare l'entità del contributo stesso può raggiungere il 70 per cento del costo dell'investimento e il 90 per cento per

a) investimenti caratterizzati da un elevato contenuto di innovazione tecnologica

b) investimenti destinati a sale polivalenti situate in comuni che ne siano sprovvisti, in luoghi periferici o in piccoli centri urbani

c) la realizzazione o la trasformazione di sale con più schermi e di multisale

d) il ripristino di sale non più in esercizio

e) la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale e multisale.

4. I tassi di interesse sono, rispettivamente, pari al 40 per cento e al 30 per cento del tasso di riferimento secondo quanto previsto dall'art. 17.

5. L'Autorità competente in materia di spettacolo fissa con proprio Decreto l'ammontare massimo dei costi relativi agli interventi ammessi a fruire delle agevolazioni di cui al comma 1.

6. I locali acquistati con il contributo di cui al presente articolo non possono essere distolti, a pena di decadenza dal contributo stesso o di restituzione delle somme percepite, dalla loro destinazione per un periodo di quindici anni.

7. Ai fini del rilascio delle concessioni edilizie, la volumetria necessaria per la realizzazione di sale cinematografiche non concorre alla determinazione della volumetria complessiva in base alla quale sono calcolati gli oneri di concessione.

 

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